martedì 30 luglio 2013

Castellammare inCUBAtore di imprese... forse si... forse NOOO !!!!



Perchè un Comune (come Castellammare) non può fare da "incubatore d'impresa" ? Ci sono in giro casi di successo di Enti locali che hanno operato come incubatore d'impresa ?

La risposta ad entrambe le domande è SI !!!

E si può perchè fare da "incubatore" consente all'Amministrazione di poter far incontrare le necessità di sviluppare impresa e creare lavoro a livello locale valorizzando le risorse del territorio anche attraverso il miglior sfruttamento di fondi comunitari e di altre fonti (es. Agenda digitale, etc.).

Castellammare ha almeno 3 privilegi in tal senso:
  • è in una regione obiettivo convergenza e quindi sarà target dei prossimi finanziamenti europei che hanno tra le priorità proprio la digital innovation;
  • è un Comune piccolo che potrebbe gestire i processi decisionali in maniera veloce, magari cercando anche l'impiego di veicoli societari del comune per gestire l'incubatore;
  • è all'inizio del programma politico della nuova Giunta e quindi potrebbe in tempi brevi attrezzare un incubatore e vedere anche i risultati nello stesso mandato del Sindaco.

Le premesse ci sono tutte, e allora cosa aspettiamo ?.

Ma andiamo per ordine. Proviamo a fare un giro su questi link (sono solo una selezione) per vedere come alcune città hanno gestito questa esperienza:



Comune di Lugo (inseriamo anche questo piccolo comune a scanso di critiche da parte di chi, scettico o "leggero", vorrebbe asserire che solo le grandi città fanno da incubatore): http://www.incubatoredilugo.it/

Passando alla domanda successivo (se si può fare da incubatore e come), proviamo a fare un pò di chiarezza su normativa e soprattutto finanziamenti che di recente il governo ha messo a disposizione in tal senso.

Per sostenere la nascita e lo sviluppo delle start up innovative, sono previsti incentivi anche per gli incubatorid’impresa che ne ottengono la relativa certificazione, attribuita in base a particolari requisiti e a seguito di specifica procedura di richiesta.

La norma di riferimento è la legge 221/2012art. da 25 a 32 e in questi giorni è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico che specifica criteri e indicatori per l’accesso alle agevolazioni concesse agli incubatori certificati di start-up innovative.

 

Incubatore certificato

Un “normale” incubatore di imprese è un’azienda che ha il preciso scopo di “generare imprese di successo” offrendo a chi ha l’idea di business servizi vari: spazi, strutture, accesso ai finanziamenti, training imprenditoriale, esperienza manageriale, tecnologie.

Per ottenere invece lo status di incubatore certificato è necessario possedere caratteristiche più stringenti, ovvero essere iscritto in apposita sezione speciale del Registro Imprese ed essere in possesso dei criteri stabiliti dal comma 5 dell’art. 25 della legge 221/2012.

Innanzitutto che l’incubatore di start up innovative certificato introdotto (e agevolato) dal Decreto Sviluppo bis, è unasocietà di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano o è una Societas Europaea (residente in Italia ai sensi dell’articolo 73 del dpr 917/1986). Offre servizi per sostenere nascita e sviluppo di start-up innovative ed è in possesso dei seguenti requisiti:
  1. dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca
  2. dispone di attrezzature adeguate all’attività delle start-up innovative: sistemi di accesso in banda ultralarga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi
  3. è amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente
  4. ha regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative
  5. ha adeguata e comprovata esperienza nell’attività di sostegno a start-up innovative.


La certificazione

Il possesso dei requisiti richiesti va adeguatamente certificato. Per quanto riguarda i punti 1-4 basta un’autocertificazione mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale, al momento dell’iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese, sulla base di indicatori e valori minimi stabiliti da apposito decreto del MiSE (ancora atteso): si parla di un meccanismo a punteggio, con cui ottenere almeno 30 dei 45 punti massimi previsti da una specifica griglia.

Per il punto 5, (adeguata e comprovata esperienza nell’attività di sostegno a start-up innovative), oltre alla  dichiarazione è necessario che si soddisfino i requisiti (punteggio minimo richiesto) sui seguenti indicatori:
  • numero di candidature di progetti di costituzione e/o incubazione di start-up ricevute e valutate nell’anno,
  • numero di start-up avviate e ospitate nell’anno,
  • numero di start-up uscite nell’anno,
  • numero di collaboratori e personale ospitato,
  • percentuale di variazione del numero di occupati rispetto all’anno precedente,
  • tasso di crescita media del valore della produzione delle start-up incubate,
  • capitali di rischio o finanziamenti UE, statali e regionali raccolti a favore delle start-up incubate,
  • numero di brevetti registrati dalle start-up incubate, tenendo conto del settore di appartenenza


Il registro delle imprese

Esattamente come le start up innovative, anche gli incubatori devono essere iscritti alla sezione speciale delle Camere di commercio. Ai fini dell’iscrizione, il possesso dei requisiti richiesti va attestato con appositaautocertificazione del legale rappresentante depositata presso l’ufficio del registro delle imprese.
La sezione speciale, nel rispetto delle normative sulla privacy, consente la condivisione delle informazioni relative ad anagrafica, attività svolta, bilancio, requisiti.

Gli incubatori devono presentare domanda, in formato elettronico, indicando obbligatoriamente le seguenti informazioni (da aggiornare almeno ogni sei mesi):
  • data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio,
  • sede principale ed eventuali sedi periferiche,
  • oggetto sociale,
  • breve descrizione dell’attività svolta,
  • elenco delle strutture e attrezzature disponibili per lo svolgimento della propria attività,
  • indicazione delle esperienze professionali del personale che amministra e dirige l’incubatore certificato, esclusi eventuali dati sensibili,
  • indicazione dell’esistenza di collaborazioni con università e centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari,
  • indicazione dell’esperienza acquisita nell’attività di sostegno a start-up innovative.

Al registro delle imprese va comunicato, attraverso dichiarazione del legale rappresentante, entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio, e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il mantenimento dei requisiti. Il mancato adempimento comporta automaticamente la perdita dei requisiti. Se perde i requisiti, l’incubatore viene cancellato dalla sezione speciale del Registro in 60 giorni, mentre resta iscritto alla sezione ordinaria.

 

Le agevolazioni

Sono quelle previste anche per le start up innovative, con alcune esclusioni (per esempio, non si applicano le deroghe alla riforma del Lavoro in materia di contratti a tempo determinato e non ci sono incentivi all’investimento negli incubatori). Queste in sintesi le agevolazioni, per lo più di natura fiscale:
  • Esenzione, per quattro anni, da imposta di bollo e diritti di segreteria per l’iscrizione nel registro delle imprese e dal diritto annuale alle camere di commercio.
  • Possibilità remunerative con strumenti finanziari agevolate fiscalmente a dipendenti, amministratori o collaboratori: le stock option non concorrono alla formazione del loro reddito imponibile della persona fisica ai fini fiscali e contributivi.
  • Azioni, quote o strumenti finanziari emessi per l’apporto di opere e servizi (anche servizi professionali) resi in favore dell’incubatore non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l’apporto. Le plusvalenze realizzate con la vendita a titolo oneroso degli strumenti finanziari sopra descritti sono assoggettate ai regimi normali di tassazione.
  • Diritto prioritario (rispetto alla altre aziende) al credito d’imposta per il personale altamente qualificato assunto a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato previsto dal decreto Sviluppo estivo (dl 83/2012 convertito dalla legge 134/2012).
  • Accesso semplificato e agevolato all’intervento del Fondo centrale di garanzia per le PMI (secondo modalità da definire con apposito decreto attuativo, ancora atteso).

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